

Un’interpellanza al ministro degli Esteri affinché “sia fatta chiarezza e siano assunti provvedimenti” sulla vicenda del “matrimonio tra due uomini spagnoli che l’ambasciatore italiano a Madrid avrebbe celebrato presso la sua residenza”, è stata presentata dal senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’. “Al di là delle legittime opinioni personali e private e dagli orientamenti sessuali – scrive Quagliariello, – quanto accaduto, rivelato da ‘La Verità’, configurerebbe un utilizzo di una sede diplomatica italiana a fini impropri, in contrasto con le leggi e tale da costituire una causa di incompatibilità ambientale”. Nell’interpellanza si ricordano infatti “norme e convenzioni secondo le quali i capi delle missioni diplomatiche rappresentano la Repubblica, le sedi delle rappresentanze all’estero sono considerate a tutti gli effetti suolo sottoposto alla giurisdizione italiana, e le stanze della missione non possono essere adibite a usi con essa incompatibili”. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, osserva Quagliariello, “non è previsto dal nostro ordinamento, e anche le unioni civili possono essere stipulate all’estero secondo la normativa italiana purché uno dei due contraenti sia cittadino italiano, cosa che nella fattispecie non sembrerebbe”. “In questo caso – conclude il senatore di ‘Idea’ – le notizie parlano di matrimonio, ma neanche un’unione civile sarebbe stata possibile. Chiediamo al ministro degli Esteri che sia fatta luce sull’accaduto e siano assunti i provvedimenti conseguenti”.
Ecco il testo integrale dell’interpellanza.
Al Ministro degli Esteri – Per sapere
Premesso che:
l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, prevede che i Capi delle Missioni diplomatiche “rappresentano la Repubblica”;
la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, ratificata ed entrata in vigore in Italia il 25 giugno 1969, stabilisce che le sedi delle Rappresentanze italiane all’estero sono considerate a tutti gli effetti suolo sottoposto alla giurisdizione italiana, tanto che all’articolo 20 si consente “di porre la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza”;
all’articolo 41, comma 3, della medesima Convenzione si legge: “le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale […]”;
Considerato che:
l’Ambasciatore, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendente e coordinatore degli Uffici consolari presenti nello Stato accreditante, può celebrare un matrimonio nei casi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 71/2011, cioè fra cittadini italiani o fra un cittadino e un non cittadino italiano, eccetto i casi in cui vi si oppongano le leggi locali oppure se le parti non risiedono nella circoscrizione consolare;
sullo stesso sito internet della Cancelleria consolare italiana a Madrid si legge che “ai sensi della legge 20 maggio 2016, nº 76 e del relativo regolamento (DPCM 144 del 23 luglio 2016), è possibile contrarre anche all’estero unioni civili tra persone dello stesso sesso secondo la normativa italiana, purché uno dei due contraenti (cittadino italiano) sia residente nella circoscrizione consolare e sia regolarmente iscritto all’AIRE.”;
Preso atto che:
secondo la notizia apparsa sul quotidiano “La Verità” dello scorso 2 Ottobre l’Ambasciatore italiano in Spagna avrebbe celebrato presso la sua residenza un “matrimonio” (neppure un’unione civile) tra due uomini, famosi imprenditori di nazionalità spagnola, cui sarebbe seguito un ricevimento con centinaia di invitati;
Considerato inoltre che:
i due soggetti in questione risulterebbero entrambi di cittadinanza spagnola e che, per questo, non avrebbero potuto contrarre nella sede diplomatica del nostro Paese nemmeno un’unione civile, tantomeno un matrimonio che, tra persone dello stesso sesso, non è previsto dal nostro ordinamento;
Si chiede di sapere:
se il Ministro fosse a conoscenza dei fatti sopra illustrati;
se, ove confermati, non ritiene che la sede diplomatica italiana sia stata utilizzata a fini impropri;
se non considera che, indipendentemente dalle legittime opinioni personali e private e dalle propensioni sessuali, si sia verificata da parte dell’ambasciatore una violazione o quantomeno una forzatura delle leggi della Repubblica;
se non scorge in tale comportamento un motivo di incompatibilità ambientale;
se ritiene di dover assumere provvedimenti conseguenti.
Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO