Busta paga “pesante”, l’interrogazione di Idea al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze.
Premesso che:
il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», all’articolo 48, comma 1-bis, prevede che:
«I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
la misura riguarda tutti i lavoratori residenti nei Comuni coinvolti dalle calamità, indipendentemente dalla residenza fiscale del sostituto d’imposta, e viene concessa su richiesta degli interessati dietro apposita istanza nella quale si dichiari di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del predetto Decreto Legge n. 189/2016;
b) di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016;
c) di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l’inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda;
Considerato che:
Con il Messaggio n. 767/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta della sospensione delle ritenute alla fonte che può essere presentata dalle popolazioni delle zone colpite dai sismi del Centro Italia e, in particolare, ha precisato che “In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.”
Considerato infine che:
a causa della ritardata e differenziata tempistica con cui sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta da parte dell’INPS nelle zone del cratere sismico si sono create condizioni di grave disparità tali per cui alcuni dipendenti e pensionati riceveranno la c.d. “busta paga pesante” per un numero maggiore di mensilità rispetto ad altri;
Si chiede di sapere:
se gli interrogati siano a conoscenza dei problemi incorsi nella fase di attuazione della c.d. busta paga pesante;
quali misure intendano adottare al fine di sanare la situazione di disparità tra i soggetti beneficiari della misura;
se non ritengano di dover intervenire con una modifica legislativa urgente che sostituisca alla data entro la quale si può beneficiare della misura con un monte mensilità al fine di consentire a tutti i soggetti destinatari di usufruire della medesima agevolazione.