Estendere il regime di agevolazione fiscale, dalla cedolare secca all’esenzione dall’imposta di bollo e registro, ai contratti di locazione a canone concordato a uso commerciale, imprenditoriale, artigianale e turistico nelle zone dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria comprese nel cratere sismico.
E’ quanto prevede un emendamento al decreto terremoto presentato in Senato da “Idea”, primo firmatario Gaetano Quagliariello, al fine di calmierare l’aumento incontrollato dei canoni di affitto nei comuni colpiti dal sisma. L’emendamento recepisce una risoluzione di analogo segno approvata dalla Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Abruzzo su iniziativa del consigliere di “Idea” Mauro Di Dalmazio perché “il difficile momento socio-economico che stanno vivendo i territori e le comunità colpiti dal sisma rischia di essere aggravato dall’aumento dei canoni di locazione con concreti e pesanti rischi”.
“Il terremoto – afferma Quagliariello -, causando il crollo o l’inagibilità di numerosi edifici, ha determinato tra l’altro un consistente aumento della domanda immobili in affitto per attività commerciali e imprenditoriali e una drastica riduzione dell’offerta, con un conseguente incontrollato incremento dei costi di locazione che rischia di aggravare una situazione già critica e condurre alla desertificazione produttiva”. Di qui l’emendamento, per agevolare fiscalmente i contratti di locazione a canone calmierato “e arginare questo fenomeno dagli effetti potenzialmente devastanti”.
Di seguito, il testo integrale dell’emendamento:
AS 2756
All’articolo 7-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“2. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, le disposizioni di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 si intendono applicate, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, anche ai contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche.
2-bis. I contratti di locazione di cui al comma 2 sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.”
Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO
AS 2756
Il Senato,
Premesso che:
i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare residenziale e produttivo di un’ampia zona delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova le popolazioni del centro Italia;
il decreto in oggetto all’articolo 7-bis è finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;
Considerato che:
a seguito degli eventi sismici si sta verificando un esodo preoccupante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;
le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ricerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli immobili, sia per l’impoverimento economico che non consente un’agevole sopravvivenza delle attività nelle zone interessate;
la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all’offerta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;
che l’incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non residenziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività esistenti e all’insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa del tessuto economico;
Impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti normativi, a:
estendere il regime agevolato di cedolare secca, già previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431 per i contratti di locazione ad uso abitativo, anche ai contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche stipulati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
prevedere l’esenzione dei suddetti contratti dall’imposta di bollo e di registro.
Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO